IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che istituisce il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto in particolare il comma 6 dell'art. 11 della predetta legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, siano individuate le grandi aree scientifico-disciplinari e che con lo stesso decreto siano disciplinati le modalita' di elezione dei membri di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 11, nonche' l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Uditi i pareri espressi dai comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale riuniti in apposita assemblea in data 14 maggio 1990; dall'assemblea plenaria dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche in data 23 maggio 1990 e dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia in data 24 maggio 1990; Recepite le indicazioni espresse dai predetti organi consultivi; Considerata la necessita' di provvedere alla definizione delle aree scientifico-disciplinari cosi' da consentire ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, la piena attuazione dei principi di autonomia dell'universita' prevista dalla citata legge; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990; Su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. In attuazione dell'art. 11, comma 6, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e ai fini di cui all'art. 16, comma 2, lettera b), della stessa legge, sono individuate le seguenti aree scientifico-disciplinari: 1) scienze matematiche e informatiche; 2) scienze fisiche; 3) scienze chimiche; 4) scienze: a) agrarie; b) della terra; 5) scienze biologiche; 6) scienze mediche sperimentali, cliniche e veterinarie; 7) scienze dell'ingegneria civile e scienze dell'architettura; 8) scienze dell'ingegneria industriale e dell'informazione; 9) scienze dell'antichita', filologico-letterarie e storico-artistiche; 10) scienze storiche e filosofiche e scienze pedagogiche e psicologiche; 11) scienze giuridiche; 12) scienze economiche e statistiche e scienze politiche e sociologiche.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubbica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 6 dell'art. 11 della legge n. 168/1989 prevede che: "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, sono individuate le grandi aree scientifico-disciplinari, in numero non superiore a dodici, tenuto conto delle classificazioni internazionali, sentiti i comitati consultivi del CUN, previsti dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riuniti in apposita assemblea, l'assemblea plenaria dei comitati nazionali di consulenza del CNR, ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 283, modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 360, nonche' il CNST costituito ai sensi del comma 7. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalita' di elezione dei membri di cui al comma 3, lettera a), l'organizzazioneed il funzionamento del CNST, in osservanza dei seguenti criteri: a) per ciascuna area scientifico-disciplinare l'elettorato attivo e passivo e' conferito ai professori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento ed ai ricercatori universitari nonche' ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca operanti nelle discipline comprese nell'area stessa; b) le deliberazioni del Consiglio sono adottate in conformita' ai principi che regolano l'attivita' degli organi collegiali pubblici; c) alle deliberazioni e ai resoconti delle riunioni del Consiglio e' assicurata un'adeguata pubblicita'; d) il Consiglio puo' svolgere audizioni e far intevenire alle proprie riunioni, senza diritto di voto, esperti esterni; e) il Consiglio adotta un proprio regolamento interno". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 6 dell'art. 11 della legge n. 168/1989 si veda nelle note alle premesse. Si trascrive il testo dell'art. 16, comma 2, lettera b), della stessa legge: "2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge di attuazione dei principi di autonomia, gli statuti delle universita' sono emanati con decreto del rettore nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio e dei principi di autonomia di cui all'art. 6, secondo le procedure e le modalita' ivi previste. In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal senato accademico, integrato: (omissis); b) da due rappresentanti di cui un professore ordinario eletto dai professori ordinari e straordinari e un professore associato eletto dai professori associati per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari rappresentate nell'ateneo e individuate, in numero non inferiore a quattro, dal regolamento elettorale di ateneo sulla base della ripartizione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 11, comma 6".