IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, che istituisce il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Visto  in  particolare il comma 6 dell'art. 11 della predetta legge
che  prevede  che  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  su  proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica,  siano  individuate   le   grandi   aree
scientifico-disciplinari   e   che   con   lo  stesso  decreto  siano
disciplinati le modalita' di elezione dei membri di cui al  comma  3,
lettera   a),   dell'art.   11,   nonche'   l'organizzazione   ed  il
funzionamento  del  Consiglio  nazionale  della   scienza   e   della
tecnologia;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Uditi  i  pareri  espressi  dai  comitati  consultivi del Consiglio
universitario nazionale riuniti in  apposita  assemblea  in  data  14
maggio  1990;  dall'assemblea  plenaria  dei  comitati  nazionali  di
consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche in data  23  maggio
1990  e  dal  Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia in
data 24 maggio 1990;
  Recepite le indicazioni espresse dai predetti organi consultivi;
  Considerata la necessita' di provvedere alla definizione delle aree
scientifico-disciplinari cosi' da consentire ai sensi  dell'art.  16,
comma  2,  della legge 9 maggio 1989, n. 168, la piena attuazione dei
principi di autonomia dell'universita' prevista dalla citata legge;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale
del 12 luglio 1990;
  Su   proposta   del   Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  In attuazione dell'art. 11, comma 6, della legge 9 maggio 1989,
n. 168, e ai fini di cui all'art. 16,  comma  2,  lettera  b),  della
stessa     legge,     sono     individuate     le    seguenti    aree
scientifico-disciplinari:
   1) scienze matematiche e informatiche;
   2) scienze fisiche;
   3) scienze chimiche;
    4) scienze: a) agrarie; b) della terra;
    5) scienze biologiche;
    6) scienze mediche sperimentali, cliniche e veterinarie;
    7) scienze dell'ingegneria civile e scienze dell'architettura;
    8) scienze dell'ingegneria industriale e dell'informazione;
    9)     scienze     dell'antichita',    filologico-letterarie    e
storico-artistiche;
   10)  scienze  storiche  e  filosofiche  e  scienze  pedagogiche  e
psicologiche;
   11) scienze giuridiche;
   12)  scienze  economiche  e  statistiche  e  scienze  politiche  e
sociologiche.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubbica 28 dicembre 1985, n.
          1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la   lettura   delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            - Il comma 6 dell'art. 11 della legge n. 168/1989 prevede
          che:  "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  con  decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri, su proposta del Ministro, sono individuate le
          grandi   aree   scientifico-disciplinari,   in  numero  non
          superiore a  dodici,  tenuto  conto  delle  classificazioni
          internazionali,  sentiti  i  comitati  consultivi  del CUN,
          previsti dall'art. 67  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  11  luglio  1980,  n.  382, riuniti in apposita
          assemblea, l'assemblea plenaria dei comitati  nazionali  di
          consulenza  del  CNR, ai sensi della legge 2 marzo 1963, n.
          283, modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 360,  nonche'
          il  CNST  costituito  ai  sensi  del comma 7. Con lo stesso
          decreto sono disciplinate  le  modalita'  di  elezione  dei
          membri di cui al comma 3, lettera a), l'organizzazioneed il
          funzionamento del CNST, in osservanza dei seguenti criteri:
               a)    per   ciascuna   area   scientifico-disciplinare
          l'elettorato attivo e passivo e' conferito  ai  professori,
          agli  assistenti del ruolo ad esaurimento ed ai ricercatori
          universitari nonche' ai ricercatori degli enti pubblici  di
          ricerca   operanti   nelle  discipline  comprese  nell'area
          stessa;
               b)  le  deliberazioni  del  Consiglio sono adottate in
          conformita' ai  principi  che  regolano  l'attivita'  degli
          organi collegiali pubblici;
               c)  alle  deliberazioni  e ai resoconti delle riunioni
          del Consiglio e' assicurata un'adeguata pubblicita';
               d)   il   Consiglio  puo'  svolgere  audizioni  e  far
          intevenire alle proprie riunioni, senza  diritto  di  voto,
          esperti esterni;
               e)   il   Consiglio   adotta  un  proprio  regolamento
          interno".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
            -  Per  il  testo del comma 6 dell'art. 11 della legge n.
          168/1989 si veda nelle note alle premesse. Si trascrive  il
          testo  dell'art.  16,  comma  2,  lettera  b), della stessa
          legge:
             "2.  Decorso  comunque  un anno dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, in  mancanza  della  legge  di
          attuazione  dei  principi  di  autonomia, gli statuti delle
          universita'  sono  emanati  con  decreto  del  rettore  nel
          rispetto  delle  norme  che  regolano  il  conferimento del
          valore legale  ai  titoli  di  studio  e  dei  principi  di
          autonomia  di  cui  all'art.  6,  secondo le procedure e le
          modalita' ivi previste. In tal caso gli statuti, sentito il
          consiglio  di  amministrazione,  sono deliberati dal senato
          accademico, integrato:
              (omissis);
              b) da due rappresentanti di cui un professore ordinario
          eletto  dai  professori  ordinari  e  straordinari   e   un
          professore  associato  eletto  dai professori associati per
          ciascuna delle aree scientifico-disciplinari  rappresentate
          nell'ateneo  e  individuate,  in  numero  non  inferiore  a
          quattro, dal regolamento elettorale di  ateneo  sulla  base
          della  ripartizione prevista dal decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri di cui all'art. 11, comma 6".